Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 7 ago 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia romana della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno; Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Salerno del 12 giugno 1979, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di storia del diritto romano dell'Università stessa al fine di sopperire - alla carenza di organico di assistenti e per far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata; Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno del 28 giugno 1979, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di storia del diritto romano della facoltà di giurisprudenza della stessa Università; Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di storia romana dell'Università di Salerno risulta attualmente ricoperto dal dott. Lucio De Giovanni e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di storia del diritto romano della facoltà di giurisprudenza dell'Università stessa; Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà; Considerata l'affinità degli insegnamenti; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia romana della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è attribuito unitamente al titolare dott. Lucio De Giovanni, alla cattedra di storia del diritto romano della facoltà di giurisprudenza dell'Università stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 marzo 1980 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980 Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 318
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