Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283›Titolo I
Art. 9
9 / 79Adeguamento alle direttive della Comunità economica europea
In vigore dal 26 mar 2021
Fatte salve le competenze stabilite da leggi e regolamenti speciali, il Ministro della sanità, in applicazione di direttive comunitarie, può, con proprio decreto, apportare modifiche agli allegati al presente regolamento per quanto attiene al prelievo dei campioni.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-26;327#art-ren-9