Art. 75 · Disposizioni particolari per distributori automatici di alimenti e bevande
Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283Titolo VIII

Art. 75

75 / 79

Disposizioni particolari per distributori automatici di alimenti e bevande

In vigore dal 26 mar 2021
I distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari attualmente in funzione debbono essere adeguati alle prescrizioni di cui al precedente entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-26;327#art-ren-75