Art. 74 · Disposizioni per gli esercizi già autorizzati non in regola con le prescrizioni del regolamento
Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283Titolo VIII

Art. 74

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Disposizioni per gli esercizi già autorizzati non in regola con le prescrizioni del regolamento

In vigore dal 26 mar 2021
I titolari di stabilimenti, laboratori o depositi già in corso di esercizio, che abbiano necessità di adeguarsi alle prescrizioni contenute nel presente regolamento ne danno comunicazione all'autorità competente, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, indicando contestualmente il periodo di tempo per effettuare le necessarie modifiche. Tale periodo non può essere superiore ad un anno, qualora occorra adempiere alle prescrizioni di cui all', comma quinto. Nel caso in cui occorra procedere alle modifiche strutturali dei locali di cui agli il periodo di tempo è protratto a tre anni. Effettuati nei termini anzidetti gli adempimenti, i titolari degli esercizi di cui al primo comma devono chiedere il rinnovo dell'autorizzazione sanitaria all'autorità competente, secondo le modalità di cui agli del presente regolamento. L'autorità è tenuta a provvedere secondo quanto stabilito dal precedente . L'autorità sanitaria, può, ove occorra, prescrivere per, il periodo necessario all'adeguamento, obblighi sostitutivi. L'autorità sanitaria, comunque, in casi di necessità ed urgenza, può stabilire con proprio decreto un termine più breve per l'adeguamento degli esercizi di cui ai commi precedenti agli obblighi previsti dal presente regolamento, per quanto concerne: a) la separazione tra i banchi di lavorazione e i banchi di vendita; b) la separazione della rete di distribuzione interna delle acque potabili; c) i requisiti dei servizi igienici. Sono fatti salvi, in ogni caso, i requisiti minimi previsti per talune lavorazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-26;327#art-ren-74