Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283›Titolo VI
Art. 67
67 / 79Tolleranza di peso o volume
In vigore dal 26 mar 2021
Nella determinazione del peso o del volume sono fatte salve le tolleranze relative al contenuto previste da leggi e regolamenti speciali per determinate sostanze, nonché quelle previste per pesi, misure, bilance e riempitrici automatiche.
Qualora in sede di analisi sia emersa una deficienza di peso o volume rispetto al dichiarato, il relativo controllo, ai fini dell'accertamento di una eventuale violazione dell' della legge, deve essere effettuato, salvo il caso previsto al quarto comma del presente articolo, su una campionatura da prelevarsi in fabbrica o presso esercizi pubblici diversi, formata da dieci confezioni dello stesso tipo, qualora si tratti di confezioni di peso o volume non superiore a g 250 o ml 250, da cinque confezioni dello stesso tipo, qualora si tratti di confezioni di peso o volume superiori a g 250 o ml 250, e da tre confezioni qualora si tratti di confezioni di peso o volume superiore a g 1000 o ml 1000.
L'indicazione del peso o volume netto è considerata irregolare quando il contenuto complessivo, all'atto del controllo di cui al comma precedente, risulti inferiore tenuto conto delle tolleranze previste per ciascun tipo di prodotto nella prima parte dell'allegato D al presente regolamento rispettivamente, al decuplo, quintuplo o triplo, del peso o volume indicato sulle confezioni.
Per ogni singolo recipiente il contenuto netto in peso o volume non potrà in ogni caso essere inferiore ai limiti previsti, per i vari tipi di prodotti, nella seconda parte del suddetto allegato D.
Ove a seguito dell'analisi di primo grado emerga una irregolarità nel peso o volume netto, in caso di mancata presentazione della domanda di revisione di analisi nei termini previsti oppure di conferma dei risultati dell'analisi di prima istanza, l'autorità sanitaria competente trasmette denuncia all'autorità giudiziaria.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-26;327#art-ren-67