Art. 64 · Indicazioni obbligatorie per le sostanze alimentari confezionate
Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283Titolo VI

Art. 64

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Indicazioni obbligatorie per le sostanze alimentari confezionate

In vigore dal 26 mar 2021
Le sostanze alimentari poste in commercio in confezioni debbono riportare sulla confezione o su etichetta saldamente appostavi le seguenti indicazioni: 1) denominazione legale, ove prevista, o merceologica, che caratterizza il prodotto; nel caso di prodotti tipici regionali o esteri, anche se di produzione nazionale, che non abbiano una corrispondente denominazione italiana, è consentito riportare la denominazione originaria; 2) nome o ragione sociale o marchio depositato dall'impresa, produttrice o dall'impresa confezionatrice; 3) sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento o di solo confezionamento; nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti, situati in località diverse, è consentito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti purchè quello effettivo di produzione e di confezionamento venga evidenziato mediante punzonatura o altro segno particolare; nel caso dell'impresa che provvede alla distribuzione e vendita di sostanze alimentari prodotte da terzi per suo conto deve essere indicato anche l'indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento; 4) gli ingredienti, in ordine decrescente, determinato in base alla quantità rispettivamente ponderale o volumetrica dei singoli ingredienti impiegati, a seconda che il contenuto sia espresso in peso o volume; 5) in quantitativo netto in peso o volume espresso in base al sistema metrico decimale indicato con maggiore ed immediata evidenza rispetto a quelli impiegati per l'indicazione dei singoli ingredienti. Salvo quanto previsto da norme speciali, ai fini della prescrizione di cui al precedente punto 5), sulle confezioni di prodotti alimentari ai quali siano stati aggiunti i liquidi di governo, l'indicazione del contenuto netto complessivo deve essere accompagnata da quella del peso del prodotto sgocciolato. Si intende per liquido di governo quello di copertura ordinariamente non destinato alla consumazione. Le indicazioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) del primo comma possono essere omesse quando si tratta di confezioni di sostanze alimentari non destinate alla vendita al dettaglio purchè risultino nei documenti di vendita e di consegna; dette indicazioni debbono risultare dai documenti di vendita e di consegna, anche nel caso dei prodotti alimentari non confezionati, oggetto di commercio internazionale o di scambio tra produttori e utilizzatori professionali che vengono venduti al dettaglio previa trasformazione e frazionamento. In entrambi i casi l'eventuale presenza di additivi deve risultare dai documenti di accompagnamento. L'indicazione del peso (o volume) netto non è obbligatoria per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio a peso, purchè sugli involucri sia riportata la dizione "da vendersi a peso". La denominazione legale costituisce denuncia di ingredienti. Le indicazioni di cui al punto 1) del presente articolo debbono essere riportate di seguito, con caratteri di dimensioni uniformi. Tutte le indicazioni obbligatorie debbono essere riportate sulla confezione o sull'etichetta in lingua italiana ed in modo ben, visibile, con caratteri facilmente leggibili indelebili salvo quanto previsto al punto 1) del presente articolo. Le indicazioni richieste specificamente da leggi o regolamenti speciali debbono essere riportate quando non costituiscono indicazioni equipotenti a quelle prescritte dal presente regolamento. Gli imballaggi di qualsiasi specie, anche se comprendenti una singola unità di vendita al dettaglio e contenenti prodotti confezionati eterogenei, possono non riportare le indicazioni previste nel presente articolo, purchè esse figurino sulle singole confezioni dei prodotti contenuti. I prodotti omogenei confezionati contenuti in unico imballaggio costituente una singola unità di vendita al dettaglio possono non riportare le predette indicazioni, purchè esse figurino sull'imballaggio stesso. L'indicazione del peso netto può essere riferita al contenuto complessivo della unità di vendita.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-26;327#art-ren-64