Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283›Titolo V
Art. 63
63 / 79Disposizioni particolari per le sostanze aromatizzanti naturali o artificiali
In vigore dal 26 mar 2021
Nell'autorizzazione di cui all' del presente regolamento è compresa la facoltà di estrarre con mezzi fisici aromi naturali da parte delle imprese alimentari che utilizzano i detti aromi unicamente nella produzione degli alimenti e bevande di propria produzione. In tal caso la domanda di cui all' del presente regolamento deve contenere anche le indicazioni previste dal precedente , quinto ed ultimo comma.
Le sostanze aromatizzanti di cui al precedente comma possono essere impiegate sia singolarmente che in miscela.
Le sostanze alimentari aromatizzate debbono riportare sulla confezione o sul cartello di cui all', denominante la sostanza alimentare allo stato sfuso, la dicitura "aromi naturali" e/o "aromi artificiali", a caratteri leggibili e indelebili, senza obbligo di specificare la sostanza aromatizzante.
Nel caso dell'aromatizzazione complementare prevista dalle norme vigenti la dicitura "aromi naturali" non è obbligatoria per i liquori, i vini aromatizzati e le bevande disciplinate dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e per le acquaviti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-26;327#art-ren-63