Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283›Titolo IV
Art. 55
55 / 79Sostanze alimentari trattate con materie coloranti
In vigore dal 26 mar 2021
Le sostanze alimentari colorate debbono recare sulla confezione e, se vendute sfuse, sull'apposito cartello di cui all' del presente regolamento denominante le sostanze alimentari, la dicitura:
"colorato con..." seguita dalla denominazione o dalla corrispondente sigla della sostanza colorante, secondo la nomenclatura riportata nei decreti ministeriali di cui all' della legge.
L'osservanza dell'obbligo stabilito dal comma precedente esime dall'osservanza degli obblighi concernenti l'indicazione della colorazione stabilita da altre norme regolamentari.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-26;327#art-ren-55