Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283›Titolo IV
Art. 54
54 / 79Confezioni delle materie coloranti
In vigore dal 26 mar 2021
Le materie coloranti indicate nell'elenco di cui all' della legge, destinate ad essere impiegate nella colorazione delle sostanze alimentari, debbono essere poste in commercio in confezioni chiuse all'origine su cui debbono essere riportate le seguenti indicazioni:
a) nome o ragione sociale e sede della ditta produttrice o confezionatrice e sede dello stabilimento di produzione o confezionamento; oppure, ove trattisi di prodotti fabbricati nello ambito della C.E.E., il nome o ragione sociale e la sede della ditta commerciale responsabile dell'immissione in commercio del prodotto, individuata in base alla legislazione dello Stato membro della C.E.E.;
b) la dicitura "colorante" da aggiungere solo alle sostanze alimentari per le quali ne è consentito l'impiego, oppure "per sostanze alimentari (uso limitato)";
c) la denominazione dei coloranti secondo la nomenclatura indicata nell'elenco di cui al citato della legge;
d) il peso netto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-26;327#art-ren-54