Art. 4 · Attività informativa e di coordinamento operativo delle autorità sanitarie periferiche
Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283Titolo I

Art. 4

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Attività informativa e di coordinamento operativo delle autorità sanitarie periferiche

In vigore dal 26 mar 2021
Spetta all'organo regionale o provinciale di cui al n. 2) del precedente , nell'ambito delle proprie attribuzioni, sentito il direttore del competente istituto incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi nella produzione e nel commercio dei prodotti agrari: 1) coordinare la vigilanza di cui all' del presente regolamento, attuando unità di interventi e di criteri nelle ispezioni, nel prelievo dei campioni e nelle denunce; 2) formulare proposte o suggerimenti di ordine tecnico al Ministero della sanità sulla base dei prelievi effettuati in occasione di interventi di competenza; 3) segnalare al Ministero della sanità nuove forme di infrazioni riscontrate nell'ambito della vigilanza.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-26;327#art-ren-4