Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283›Titolo I
Art. 11
11 / 79Operazioni di vigilanza, con prelievo di campioni durante il trasporto delle sostanze alimentari
In vigore dal 26 mar 2021
Nel caso di sostanze alimentari nazionali o nazionalizzate contenute in carri ed altri mezzi di trasporto, gli incaricati della vigilanza chiedono l'intervento del vettore, nella persona del rappresentante in loco, ed alla sua presenza provvedono a rimuovere gli eventuali sigilli, ad effettuare le operazioni di prelievo con relativo verbale, nonché ad apporre nuovi sigilli al carro e ad altro mezzo di trasporto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-26;327#art-ren-11