Accordo amministrativo›Titolo IV
Art. 35
35 / 39In vigore dal 30 lug 1980
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1) Qualora l'istituzione competente di uno Stato contraente abbia erogato una pensione per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta istituzione può chiedere all'istituzione competente dell'altro Stato di trattenere l'importo pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'importo così trattenuto viene trasferito all'istituzione creditrice. Nella misura in cui l'importo pagato in eccedenza non può essere trattenuto sugli arretrati dei ratei di pensione, si applicano le disposizioni del paragrafo seguente.
2) Qualora l'istituzione competente di uno Stato contraente abbia erogato una prestazione eccedente quella cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta istituzione può, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, chiedere all'istituzione competente dell'altro Stato contraente di trattenere l'importo pagato in eccedenza sulle somme che eroga a detto beneficiario. Quest'ultima istituzione effettua la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge stazione che essa applica, e trasferisce l'importo trattenuto all'istituzione creditrice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-35