Art. 34
Accordo amministrativoTitolo IV

Art. 34

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In vigore dal 30 lug 1980
. 1) Le persone indicate nell' della Convenzione non possono beneficiare durante lo stesso periodo di tempo di più prestazioni della stessa natura riferentisi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria. Ove tale ipotesi si verifichi, l'interessato ha diritto a beneficiare esclusivamente delle prestazioni previste dalla legislazione dello Stato in cui risiede. Tuttavia tale disposizione non si applica alle prestazioni per invalidità, vecchiaia, morte o per malattia professionale liquidate ai sensi della Convenzione. 2) Le disposizioni in materia di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato contraente in caso di cumulo di una prestazione di sicurezza sociale con altri redditi sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione dell'altro Stato contraente o di redditi ottenuti nel territorio di quest'ultimo Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-34