Accordo amministrativo
Art. 26
11 / 39In vigore dal 30 lug 1980
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1) Per beneficiare delle prestazioni ai sensi dell', paragrafo 1), della Convenzione, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente italiana un attestato, rilasciato dall'istituzione sammarinese, dal quale risulti che l'interessato medesimo soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione sammarinese per aver diritto alle prestazioni di disoccupazione.
L'istituzione sammarinese indica in particolare in tale attestato i periodi durante i quali l'interessato abbia eventualmente già beneficiato di prestazioni ai sensi della legislazione che essa applica.
Se l'interessato non presenta tale attestato, l'istituzione italiana si rivolge, per ottenerlo, all'istituzione sammarinese.
2) Per beneficiare delle prestazioni ai sensi dell', paragrafo 2 della Convenzione, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione sammarinese un attestato rilasciato dall'istituzione italiana, dal quale risulti che il medesimo soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione italiana per aver diritto alle prestazioni di disoccupazione.
L'istituzione italiana indica in particolare nell'attestato:
a) l'importo della prestazione giornaliera da corrispondere all'interessato;
b) il periodo massimo durante il quale può essere conservato il diritto alle prestazioni ai sensi dell', paragrafo 2) della Convenzione;
c) i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni. Se l'interessato non presenta tale attestato, l'istituzione sammarinese si rivolge, per ottenerlo, all'istituzione italiana.
3) Per beneficiare delle prestazioni ai sensi dell', paragrafi 1) e 2) della Convenzione, l'interessato è tenuto, inoltre, ad iscriversi, entro otto giorni dalla data in cui ha cessato di essere iscritto presso gli Uffici del lavoro dello Stato in cui è caduto in disoccupazione, presso gli Uffici del lavoro dello Stato contraente in cui si reca o risiede ed a sottoporsi al controllo ivi organizzato.
4) L'istituzione competente dello Stato contraente in cui l'interessato si è recato o risiede procede o fa procedere al controllo del medesimo come se si trattasse di un disoccupato beneficiario di prestazioni erogate ai sensi della legislazione che essa applica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-26