Art. 24
Accordo amministrativo

Art. 24

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In vigore dal 30 lug 1980
. 1) Per beneficiare di un assegno in caso di morte ai sensi dell' della Convenzione, il richiedente è tenuto a rivolgere domanda all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza. La domanda deve essere corredata dei documenti giustificativi richiesti dalla legislazione applicata dall'istituzione competente. 2) Nel caso di morte del titolare di rendite per infortuni o malattie professionali corrisposte da entrambe le istituzioni competenti dei due Stati contraenti, l'assegno è corrisposto esclusivamente dall'istituzione dello Stato di residenza del defunto, a meno che il decesso non sia chiaramente imputabile ad uno solo degli eventi indennizzati.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-24