Art. 22
Accordo amministrativo

Art. 22

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In vigore dal 30 lug 1980
. 1) Per "attività suscettibile di provocare o aggravare la silicosi o l'asbestosi" si intende l'attività rischiosa tutelata, a prescindere dalla durata della stessa. 2) I risultati degli accertamenti effettuati dall'istituzione competente dello Stato sotto la cui legislazione l'assicurato ha svolto da ultimo l'attività rischiosa, sono considerati definitivi dalla istituzione dell'altro Stato ai fini della ripartizione degli oneri, sia per quanto riguarda il riconoscimento della pneumoconiosi, sia per quanto riguarda la determinazione del grado di inabilità lavorativa. 3) L'istituzione tenuta ad erogare le prestazioni procede alla costituzione della rendita ovvero alla sua revisione per aggravamento e quindi alla ripartizione degli oneri delle prestazioni in natura ed in denaro. A tal fine essa tiene conto anche dei periodi di lavoro effettuati nel territorio dei due Stati contraenti in attività che espongono al rischio della silicosi od asbestosi, sulla base delle comunicazioni fornite dall'istituzione dell'altro Stato. 4) La ripartizione viene notificata, con le giustificazioni appropriate, all'istituzione dell'altro Stato, la quale comunica il suo accordo. 5) Alla fine di ogni anno civile, l'istituzione competente alla corresponsione delle prestazioni invia all'altra un rendiconto delle prestazioni in danaro e in natura corrisposte nel corso dell'esercizio considerato, indicando l'importo che le deve essere rimborsato. L'istituzione debitrice effettua il trasferimento delle somme dovute entro il termine di tre mesi dalla ricezione della richiesta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-22