Art. 2
Accordo amministrativoTitolo I

Art. 2

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In vigore dal 30 lug 1980
. Le istituzioni competenti all'applicazione del presente accordo amministrativo sono: a) nella Repubblica italiana, oltre gli organismi di assicurazione sociale competenti per particolari categorie di lavoratori: 1) L'Istituto nazionale della previdenza sociale I.N.P.S.); per quanto riguarda l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'assicurazione contro la tubercolosi, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e le prestazioni familiari; 2) L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.), per quanto riguarda l'assicurazione contro le malattie e per la maternità; 3) L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) nella Repubblica di San Marino: l'Istituto per la sicurezza sociale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-2