Accordo amministrativo›Titolo I
Art. 2
20 / 39In vigore dal 30 lug 1980
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Le istituzioni competenti all'applicazione del presente accordo amministrativo sono:
a) nella Repubblica italiana, oltre gli organismi di assicurazione sociale competenti per particolari categorie di lavoratori:
1) L'Istituto nazionale della previdenza sociale I.N.P.S.); per quanto riguarda l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'assicurazione contro la tubercolosi, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e le prestazioni familiari;
2) L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.), per quanto riguarda l'assicurazione contro le malattie e per la maternità;
3) L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) nella Repubblica di San Marino:
l'Istituto per la sicurezza sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-2