Art. 15
Accordo amministrativoTitolo III

Art. 15

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In vigore dal 30 lug 1980
. 1) Per beneficiare nello Stato in cui risiede delle prestazioni in natura ai sensi dell', paragrafo 2), della Convenzione il titolare di una pensione o rendita è tenuto a farsi iscrivere, come pure i suoi familiari, presso l'istituzione dello Stato di residenza presentando un attestato che certifichi che ha diritto a dette prestazioni per sè e per i suoi familiari ai sensi della legislazione dello Stato debitore della pensione o rendita. 2) Tale attestato è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'istituzione cui spetta l'onere delle prestazioni in natura. Se l'interessato non presenta detto attestato, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge, per ottenerlo, all'istituzione competente dello Stato debitore della pensione o rendita. In attesa che sia comprovato il diritto all'assistenza, il titolare della pensione o rendita o i suoi familiari in caso di necessità, potranno farsi curare a proprie spese e richiedere successivamente alla istituzione di residenza, dietro presentazione di idonea documentazione, il relativo rimborso in base alle tariffe applicate da detta istituzione. 3) L'attestato di cui al paragrafo 1) del presente articolo rimane valido finché l'istituzione del luogo di residenza non ha ricevuto notifica del suo annullamento. 4) L'istituzione del luogo di residenza avverte l'istituzione che ha rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 1) di ogni, iscrizione da essa effettuata in conformità delle disposizioni di detto paragrafo.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-15