Art. 13
Accordo amministrativoTitolo III

Art. 13

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In vigore dal 30 lug 1980
. 1) Per beneficiare, per se stesso e per i propri familiari, delle prestazioni in natura ai sensi dell', paragrafo 1), della Convenzione, il disoccupato è tenuto a presentare all'istituzione di assicurazione malattia dello Stato in cui ha trasferito la propria residenza, un attestato che deve richiedere prima della partenza all'istituzione competente per l'assicurazione di malattia. Se il disoccupato non presenta tale attestato, l'istituzione dello Stato in cui si è recato si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo. L'attestato deve certificare l'esistenza del diritto a dette prestazioni ai sensi dell' della Convenzione e indicare la durata del diritto alle prestazioni stesse. In attesa che sia comprovato il diritto all'assistenza, il disoccupato o i suoi familiari in caso di necessità potranno farsi curare a proprie spese e richiedere successivamente all'istituzione di residenza, dietro presentazione di idonea documentazione, il relativo rimborso in base alle tariffe applicate da detta istituzione. 2) Le prestazioni in natura sono erogate, dall'istituzione del luogo di residenza, al disoccupato ed ai suoi famigliari, secondo le modalità previste dalla legislazione che essa applica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-13