Art. 10
Accordo amministrativoTitolo III

Art. 10

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In vigore dal 30 lug 1980
. 1) Per cure mediche immediate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), della Convenzione si intendono quelle cure prestate con carattere di urgenza presso pubblici presidi sanitari ovvero quelle cure la cui somministrazione non può essere differita senza mettere in serio pericolo la salute dell'interessato. 2) Per beneficiare del ricovero ospedaliero urgente o di cure mediche immediate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), della Convenzione, il lavoratore è tenuto a presentare alla istituzione del luogo di soggiorno un attestato che certifichi il suo diritto alle prestazioni. Tale attestato, che è rilasciato dall'istituzione competente su richiesta del lavoratore prima che questo lasci il luogo di residenza, indica la durata massima di concessione delle prestazioni quale è prevista dalla legislazione dello Stato competente. Se il lavoratore non presenta detto attestato, l'istituzione del luogo di soggiorno si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo. In attesa che sia comprovato il diritto all'assistenza, il lavoratore che necessiti di cure mediche immediate potrà farsi curare a proprie spese e richiedere successivamente all'istituzione del luogo di soggiorno o all'istituzione competente, dietro presentazione di idonea documentazione, il relativo rimborso in base alle tariffe applicate dall'istituzione del luogo di soggiorno. 3) A ricovero avvenuto l'istituzione del luogo di soggiorno comunica immediatamente all'istituzione competente la data di entrata in ospedale, la probabile durata della degenza nonché la data di uscita. 4) Le disposizioni dei paragrafi precedenti sono applicabili anche ai familiari del lavoratore, ai lavoratori disoccupati e loro familiari, ai titolari di pensioni o rendite nonché ai loro familiari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-10