Art. 1
1 / 1In vigore dal 2 set 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertite nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Nello statuto dell'Università degli studi di Milano, dopo l'art. 278, sono inseriti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, i nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche presso la facoltà di farmacia.
Scuola di specializzazione
in scienza e tecnologia cosmetiche
Art. 279. - È istituita presso la facoltà di farmacia una scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche con lo scopo di fornire agli allievi una preparazione completa teorica e sperimentale nella scienza e nella tecnologia dei cosmetici.
Art. 280. - La scuola rilascia un diploma di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche.
La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma è di due anni.
Art. 281. - Alla scuola possono essere iscritti venti allievi per anno. L'ammissione alla scuola è decisa dal consiglio direttivo sulla base di un concorso per esami e titoli.
Possono iscriversi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica, chimica industriale e scienze biologiche.
Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dai prescritti documenti e della quietanza del pagamento di tasse, soprattasse e contributi relativi.
Gli iscritti sono obbligati alla frequenza ai corsi di lezioni ed esercitazioni.
La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione.
Gli iscritti alla scuola debbono sostenere gli esami annuali di profitto per essere ammessi all'anno successivo.
L'esame di diploma, al quale i candidati potranno essere ammessi dopo aver superato tutti gli esami di profitto, consiste in una discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su un argomento tecnico-scientifico assegnato allo specializzando dal direttore della scuola.
Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di farmacia su proposta del direttore della scuola e sono composte di norma, rispettivamente di tre e sette membri.
Art. 282. - Le materie di insegnamento della Scuola sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia, istologia, istochimica della cute e annessi;
2) fisiologia e biofisica della cute e annessi;
3) biochimica della cute e annessi;
4) farmacologia e tossicologia cosmetica;
5) principi chimico-fisici della cosmetologia;
6) chimica dei prodotti cosmetici I;
7) tecnologia e formulazione cosmetica I;
8) controllo chimico di qualità I.
2° Anno:
1) microbiologia applicata ed igiene della produzione;
2) impianti, macchinario e organizzazione della produzione;
3) controllo biologico e microbiologico di qualità;
4) chimica dei prodotti cosmetici II;
5) tecnologia e formulazione cosmetica II;
6) controllo chimico di qualità II;
7) legislazione cosmetica e documentazione;
8) informazione ed educazione cosmetologica.
Ad ogni corso corrisponderà un adeguato numero di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, che potranno essere svolte da più docenti in relazione alla particolare necessità di ciascun corso.
Oltre alle predette materie possono essere tenuti seminari e conferenze di aggiornamento inerenti all'oggetto della scuola di specializzazione.
Art. 283. - La scuola è organizzata dalla facoltà di farmacia dell'Università di Milano. Potranno essere invitati a tenere lezioni, conferenze, seminari ed esercitazioni docenti di altre facoltà o Università, od esperti, anche dall'estero.
La direzione della scuola è affidata ad un professore ordinario di ruolo o fuori ruolo eletto dal consiglio direttivo costituito da cinque docenti nominati dal consiglio di facoltà, per la durata di tre anni, scelti fra i docenti di discipline chimico-farmaceutiche (uno);
farmaco-biologiche (uno) e tecnologiche (tre).
Il direttore della scuola è nominato dal rettore.
Il direttore e i membri del consiglio sono rieleggibili.
In casi di decadenza, il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del mandato triennale.
Art. 284. - Gli incarichi di insegnamento, anche per un numero limitato di lezioni o esercitazioni, sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione del senato accademico e del consiglio amministrativo dell'Università.
Art. 285. - Le tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola sono quelle stabilite per la facoltà di farmacia.
I contributi a carico degli iscritti saranno fissati annualmente dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udito il consiglio della facoltà e della scuola e resi noti con apposito manifesto.
Art. 286. - Le date di inizio e termine delle lezioni sono fissate dalla facoltà udito il consiglio della scuola, in dipendenza da ragioni speciali inerenti alla natura dei corsi e delle esercitazioni.
Art. 287. - Al funzionamento della scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi da parte degli iscritti. La scuola peraltro potrà avvalersi anche di contributi, lasciti o donazioni provenienti da enti, industrie e privati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1980
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1980
Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 110
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-11;432#art-1