Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 31 ago 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di Bergamo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1968, n. 1963 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, n. 689, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 707; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di Bergamo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Nello statuto dell'Istituto universitario di Bergamo il testo dell'art. 16 è soppresso e sostituito con il seguente nuovo testo: Art. 16. - Gli esami delle lingue straniere consistono in prove scritte e in prove orali. La facoltà determinerà a sua discrezione il modo (dettato, versione, composizione o simili) di quelle scritte, la loro periodicità (annuale o non) e l'interdipendenza o meno fra scritto e orale. Le prove orali devono essere una per ciascuno degli anni di corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1980 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1980 Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 108
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