Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 ago 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con, regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975; Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli Atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in biologia clinica, in radiologia, in nefrologia (seconda scuola). Scuola di specializzazione in biologia clinica Art. 187. - La scuola di specializzazione in biologia clinica ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i laureati in medicina e chirurgia che intendono dedicarsi alle analisi chimico-cliniche e microbiologiche applicate alla clinica. Essa conferisce il diploma di specialista in biologia clinica. Art. 188. - La scuola di specializzazione in biologia clinica I ha sede presso gli istituti di igiene e di patologia generale. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della materia o, in mancanza, al professore di ruolo o fuori ruolo della materia affine. Il consiglio di facoltà designa, a tal uopo, ogni quattro anni, il direttore della scuola tra i professori ordinari di igiene di patologia generale, di ruolo o fuori ruolo, della facoltà di medicina e chirurgia. Art. 189. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente. Art. 190. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art 191. - Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi. Art 192. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 193. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) chimica biologica generale; 2) fondamenti di chimico-fisica biologica; 9) batteriologia generale; 4) biochimica analitica I; 5) tecnica dei prelevamenti; 6) fisiopatologia I; 7) fondamenti di statistica biologica. 2° Anno: 8) chimica biologica speciale di organi e tessuti; 9) fisiopatologia II; 10) ematologia ed ematochimica I; 11) batteriologia speciale; 12) immunologia e sierologia; 13) biochimica analitica II. 3° Anno: 14) nozioni di igiene e legislazione sanitaria; 15) ematologia ed ematochimica II; 16) chimica clinica; 17) immunochimica; 18) parassitologia; 19) virologia. 4° Anno: 20) analisi biologico-tossicologiche; 21) endocrinologia clinica e dosaggi ormonali; 22) micologia; 23) enzimologia clinica; 24) automazione e controlli di qualità; 25) metodiche microanalitiche; 26) microscopia clinica e citodiagnostica. Art. 194. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 195. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specializzazione in biologia clinica gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e nell'espletamento di prove pratiche. Scuola di specializzazione in radiologia Art. 196. - La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia, e, in carenza, di materia affine. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 197. - La scuola conferisce i seguenti diplomi: a) diploma di specialista in radiodiagnostica; gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro; b) diploma di specialista in radioterapia oncologica; gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro. Art. 198. - Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti nei quattro anni di corso: 1° Anno (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica e medicina nucleare): a) fisica, con richiami di matematica, nozioni di statistica; informatica e dosimetrica; b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione; c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione ed archiviazione; d) nozioni di anatomia e fisiologia generale. 2° Anno (comune alla radioterapia oncologica): a) anatomia patologica; b) apparecchiature e tecniche radiologiche; c) semeiotica radiologica (integrata con la semeiotica clinica, isotopica e di laboratorio); d) radiopatologia; e) dosimetria applicata. 3° Anno: a) tecniche speciali e relativa semeiotica (I); b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (I). 4° Anno: a) tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) (II); b) radiodiagnostica dei vari organi ed apparati (II). Art. 199. - Gli insegnamenti per il diploma di specialistica in radioterapia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso: 1° Anno (comune alla specializzazione in radiodiagnostica e medicina nucleare): a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetrica); b) radiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione; c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione; d) nozioni di anatomia e fisiologia generale. 2° Anno (comune a radiodiagnostica): a) anatomia patologica; b) apparecchiature e tecniche radiologiche; c) semeiotica radiologica (integrata con la semeiotica clinica, isotopica e di laboratorio); d) radiopatologia; e) dosimetria applicata. 3° Anno: a) oncologia generale; b) oncologia clinica (I); c) tecniche radioterapiche (I). 4° Anno: a) oncologia clinica (II); b) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori; c) radioterapia clinica; d) trattamento del canceroso in fase avanzata. Art. 200. - I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento. Art. 201. - Il numero massimo di iscritti alla scuola è di quaranta da ripartirsi annualmente tra i vari corsi di diploma previsti dall'art. 197. Art. 202. - La frequenza ai fini di apprendimento è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa. Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo. Art. 203. - Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola. Scuola di specializzazione in nefrologia (seconda scuola) Art. 204. - La scuola di specializzazione in nefrologia II ha sede presso la seconda clinica medica e conferisce il diploma di specialista in nefrologia. Art. 205. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Solo per ragioni di forza maggiore o a seguito di mancanza dei suddetti docenti, detta direzione potrà essere affidata temporaneamente al professore incaricato della stessa disciplina. Art. 206. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente. Art. 207. - La durata del corso degli studi è di anni quattro e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 208. - Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi. Art. 209. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 210. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: struttura ed ultrastruttura normale del rene; aspetti biochimici della funzione renale; fisiologia renale; microbiologia e immunologia applicata alla nefrologia; genetica applicata alla nefrologia; semeiotica renale (primo anno). 2° Anno: struttura ed ultrastruttura patologica del rene; patologia del ricambio idroelettrolitico; insufficienza renale; rene ed ipertensione arteriosa; semeiotica renale (secondo anno); nefropatie tubolari. 3° Anno: nefropatie glomerulari; nefropatie interstiziali; nefropatie vascolari; terapia dietetica e dialitica (primo anno); farmacologia d'interesse nefrologico. 4° Anno: nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche; terapia dietetica e dialitica (secondo anno); aspetti di nefrologia nell'età pediatrica; problemi chirurgici in nefrologia; terapia medica delle nefropatie. Art. 211. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esami. Art. 212. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame e le materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1980 PERTINI VALITUTTI Visto il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980 Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 306
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