Art. 1
1 / 1In vigore dal 3 ago 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Nell'art. 160, concernente l'indirizzo per il conseguimento del diploma in giornalismo, della scuola superiore delle comunicazioni sociali, scuola diretta a fini speciali, all'elenco delle materie ausiliarie è aggiunto l'insegnamento di teoria e tecnica delle comunicazioni sociali.
Nell'art. 161, concernente l'indirizzo per il conseguimento del diploma in pubblicità, della scuola superiore delle comunicazioni sociali, scuola diretta a fini speciali, dopo l'elenco delle materie costitutive è aggiunto, come materia ausiliaria, l'insegnamento di teoria e tecnica delle comunicazioni sociali.
Nell'art. 162, concernente l'indirizzo per il conseguimento del diploma in scienze dello spettacolo, della scuola superiore delle comunicazioni sociali, scuola diretta a fini speciali, all'elenco delle materie costitutive è aggiunto l'insegnamento di teoria e tecnica delle comunicazioni sociali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1980
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 314
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-11;349#art-1