Art. 2
2 / 2In vigore dal 10 ago 1980
All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministero della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse.
Il termine entro il quale gli espropri dovranno avere inizio e compiersi è stabilito, rispettivamente, in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il termine entro il quale le opere di cui al precedente dovranno avere inizio e compiersi è stabilito, rispettivamente, in anni tre e anni dieci sempre a far tempo dalla data suddetta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 marzo 1980
PERTINI
LAGORIO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1980
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 341
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-07;368#art-2