Art. 1
1 / 3In vigore dal 1 mag 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Riconosciuta la necessità di adeguare l'ordinamento degli studi alla normativa C.E.E.;
Sentito anche il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica-istruzione;
Decreta:
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Presso la facoltà di medicina e chirurgia può essere istituito il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, le modalità di ammissione, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine nostro, dal Ministro della pubblica istruzione (allegato).
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-02-28;135#art-1