Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 19 set 1980
All'art. 118, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente comma: "Il corso biennale di fisica sperimentale, comporta due esami distinti, rispettivamente alla fine del primo e del secondo anno di corso".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-02-27;514#art-4