Art. 1
1 / 1In vigore dal 19 lug 1981
N. 1149. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, cinque posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati: uno al centro di calcolo elettronico; tre alla facoltà di medicina e chirurgia, di cui uno all'istituto di clinica chirurgica generale, uno all'istituto di igiene e uno all'istituto di chimica biologica; uno all'istituto di elettrotecnica ed elettronica della facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste, per l'immissione in ruolo di cinque dipendenti aventi diritto all'applicazione delle norme di cui all'art. 9 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, acidi 27 giugno 1981
Registro n. 62, foglio n. 42
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-02-27;1149#art-1