Art. 1
1 / 1In vigore dal 23 mag 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per le università, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766;
Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 11;
Considerato che, a norma del citato art. 11, il personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio dello Stato o delle singole amministrazioni universitarie, in servizio alla data del 1 gennaio 1977 e che abbia prestato servizio per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a diciotto mesi nell'ultimo triennio, è immesso nei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, con effetto dalla data del 23 novembre 1977;
Considerato, altresì, che l'immissione in ruolo di cui trattasi è disposta nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale interessato è stato originariamente assunto, mediante l'utilizzazione dei posti disponibili nelle singole dotazioni organiche;
Tenuto conto che presso l'Università di Siena prestano servizio due tecnici laureati, aventi diritto all'immissione in ruolo ai sensi di quanto previsto dal sopramenzionato art. 11 della legge n. 808/1977;
Considerata, infine, la disponibilità dei posti del ruolo dei tecnici laureati degli istituti scientifici universitari;
Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare al suddetto ateneo due posti del ruolo dei tecnici laureati, per l'immissione in ruolo di altrettanti dipendenti aventi diritto all'applicazione delle norme del più volte citato art. 11;
Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
I due posti di tecnico laureato, indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:
UNIVERSITÀ DI SIENA
Scuola per assistenti sociali.............. posti n. 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 febbraio 1980
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1981
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 10
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-02-27;1129#art-1