Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 apr 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255; Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380; Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per le università, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766; Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 11; Considerato che, a norma del citato art. 11, il personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio dello Stato o delle singole amministrazioni universitarie, in servizio alla data del 1 gennaio 1977 e che abbia prestato servizio per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a diciotto mesi nell'ultimo triennio, è immesso nei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, con effetto dalla data del 23 novembre 1977; Considerato, altresì, che l'immissione in ruolo di cui trattasi è disposta nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale interessato è stato originariamente assunto, mediante l'utilizzazione dei posti disponibili nelle singole dotazioni organiche; Tenuto conto che presso l'Università di Ferrara presta servizio un tecnico laureato, avente diritto all'immissione in ruolo ai sensi di quanto previsto dal sopramenzionato art. 11 della legge n. 808/1977; Considerata, infine, la disponibilità dei posti del ruolo dei tecnici laureati degli istituti scientifici universitari; Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare al suddetto Ateneo un posto del ruolo dei tecnici laureati, per l'immissione in ruolo di un dipendente avente diritto all'applicazione delle norme del più volte citato art. 11; Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica Istruzione; Decreta: Il posto di tecnico laureato, indicato nelle premesse, è assegnato come segue: UNIVERSITÀ DI FERRARA Facoltà di medicina e chirurgia: Istituto di microbiologia................ posti 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 febbraio 1980 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1981 Registro n. 31 Istruzione, foglio n. 305
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