Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 apr 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 5; Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380; Veduta la legge 25 novembre 1971, n. 1042; Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8; Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 9; Considerato che il personale non docente universitario con incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi della suddetta legge n. 1042/1971, il quale alla data di entrata in vigore della legge n. 808/1977 non aveva maturato il prescritto triennio di servizio a carico dei bilanci universitari, viene immesso in ruolo, con effetto dalla stessa data, nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto; Considerato, altresì, che la predetta immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti, riservati al personale di cui trattasi ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 766/1973; Tenuto conto che presso l'Università di Cagliari prestano servizio dieci tecnici laureati incaricati, aventi diritto all'immissione in ruolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, primo comma, della più volte citata legge n. 808/1977; Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare al suddetto Ateneo dieci posti di ruolo di tecnico laureato degli istituti scientifici universitari, riservati per l'immissione in ruolo di altrettante unità di personale incaricato a tempo indeterminato; Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: I dieci posti di tecnico laureato, indicati nelle premesse, sono assegnati come segue: UNIVERSITÀ DI CAGLIARI Facoltà di medicina e chirurgia: istituto di medicina del lavoro............. posti 2 istituto di semeiotica medica.............. posti 1 istituto di malattie cardiovascolari (per la cattedra di malattie cardiovascolari)................ posti 3 clinica pediatrica II.................. posti 1 Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: istituto di antropologia................. posti 1 Facoltà di ingegneria: istituto di meccanica, fisica tecnica e macchine..... posti 1 istituto di architettura e urbanistica.......... posti 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 febbraio 1980 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1981 Registro n. 31 Istruzione, foglio n. 307
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-02-27;1104#art-1