Art. 1
1 / 1In vigore dal 16 feb 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della P pubblici 7 agosto 1973, 909 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;
Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli Atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 17, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in oncologia.
Scuola di specializzazione in oncologia
Art. 18. - La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di anatomia patologica e conferisce il diploma di specialista in oncologia.
Art. 19. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 20. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.
Art. 21. - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 22. - Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso, e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 23. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 24. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
patologia generale dei tumori (I);
oncologia sperimentale (I);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (I);
epidemiologia dei tumori;
cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria;
immunologia dei tumori.
2° Anno:
patologia generale dei tumori (II);
oncologia sperimentale (II);
anatomia e istologia patologica dei tumori (II);
citodiagnostica dei tumori;
prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio; radiodiagnostica dei tumori;
oncologia medica (I);
oncologia chirurgica (I).
3° Anno:
oncologia medica (II);
oncologia chirurgica (II);
radioterapia dei tumori;
oncologia dell'apparato genitale femminile;
oncologia pediatrica;
principi di riabilitazione oncologica;
organizzazione della lotta contro i tumori.
Ogni scuola deve provvedere ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti con l'integrazioni di quelli elencati nello statuto.
Art. 25. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.
Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Art. 26. - Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 febbraio 1980
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 294
Note all'articolo
- Il D.P.R. 31 ottobre 1980, n. 1076 ha disposto (con l'articolo unico) che " Il dispositivo del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1980, n. 339, deve intendersi riferito al riordinamento della scuola di specializzazione in oncologia dell'Universita' di Ancona e non all'istituzione."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-02-20;339#art-1