Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 1 ago 1980
L'art. 89, relativo all'ammissione agli esami di laurea, è sostituito dal seguente: Ai fini dell'ammissione agli esami di laurea è fatto inoltre obbligo a coloro che stiano compiendo il secondo biennio, di frequentare una delle aziende della fondazione per l'istruzione agraria di Perugia collegata alla facoltà. In dette aziende funzioneranno corsi di applicazione professionale, disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta della facoltà.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-02-20;329#art-2