Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 giu 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 8 giugno 1978, n. 297, recante provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Sono approvate le norme di esecuzione della legge 8 giugno 1978, n. 297, che, vistate dal Ministro dei trasporti sono annesse al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 febbraio 1980 PERTINI COSSIGA - PRETI - PANDOLFI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1980 Atti di Governo, registro n. 28, foglio n. 14
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