Art. 1
1 / 1In vigore dal 5 giu 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 8 giugno 1978, n. 297, recante provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Decreta:
Sono approvate le norme di esecuzione della legge 8 giugno 1978, n. 297, che, vistate dal Ministro dei trasporti sono annesse al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 febbraio 1980
PERTINI
COSSIGA - PRETI - PANDOLFI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1980
Atti di Governo, registro n. 28, foglio n. 14
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-02-14;191#art-1