Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 13 apr 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'art. 16 dell'accordo e dell'art. 11 dell'accordo amministrativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 febbraio 1980 PERTINI COSSIGA - RUFFINI - REVIGLIO - PANDOLFI - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1980 Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 24
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