Art. 1
1 / 1In vigore dal 13 apr 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'art. 16 dell'accordo e dell'art. 11 dell'accordo amministrativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 febbraio 1980
PERTINI
COSSIGA - RUFFINI -
REVIGLIO - PANDOLFI -
SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1980
Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 24
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-02-08;90#art-1