Art. 4
4 / 5In vigore dal 11 apr 1980
L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, viene sostituito dal seguente:
"Si applicano ai magistrati le disposizioni di cui al titolo I ed agli articoli 12, 18, 20 e 46, primo e secondo comma, del presente decreto.
Si applica, altresì, ai magistrati l'art. 42, primo e secondo comma, del presente decreto, intendendosi sostituite le parole "commissario del Governo" con le parole "Ministro di grazia e giustizia", nonché il disposto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104.
Il Ministro di grazia e giustizia fornisce all'ufficio unico di cui all'art. 24 del presente decreto, i dati ed i provvedimenti previsti nell'art. 42, terzo comma, del decreto stesso, concernente i magistrati in servizio in provincia di Bolzano, al fine della loro inclusione per notizia nel Bollettino ufficiale di cui al citato art. 42".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-01-26;84#art-4