Art. 3
3 / 5In vigore dal 11 apr 1980
L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, viene sostituito dal seguente:
"I magistrati assegnati ad uffici giudiziari della provincia di Bolzano alla data del 20 gennaio 1972, nonché quelli assunti mediante i concorsi di cui al precedente art. 35 non possono essere trasferiti ad ufficio giudiziario sito fuori della provincia di Bolzano se non a domanda, ferme restando le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità.
I magistrati assunti mediante i concorsi di cui al precedente art. 35, possono proporre domanda di trasferimento solo dopo dieci anni dalla nomina in ruolo".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-01-26;84#art-3