Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 11 apr 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 89, 100, e 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; Decreta: . Al secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, viene aggiunto il seguente periodo: "Il contingente dei magistrati assegnati ai predetti uffici giudiziari aventi sede in provincia di Trento è determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia d'intesa con i presidenti della giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della giunta provinciale di Bolzano".
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