Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 11 apr 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 89, 100 e 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Articolo unico La tabella 4, lettera B), concernente la pianta organica dei ruoli del personale civile presso la casa circondariale di Bolzano allegata al decreto del Presidente della Repubblica in data 19 ottobre 1977, n. 846, la tabella 19 concernente la pianta organica dei ruoli del personale dell'ufficio di Bolzano della motorizzazione civile e trasporti in concessione allegata al decreto del Presidente della Repubblica in data 26 luglio 1976, n. 752, la tabella 21 concernente la pianta organica dei ruoli del personale degli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) aventi sede in provincia di Bolzano nonché la tabella 22 concernente la pianta organica dei ruoli del personale delle unità operative dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) aventi sede in provincia di Bolzano entrambe allegate al citato decreto 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente decreto. Alla tabella 5 concernente la pianta organica dei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato allegata al decreto del Presidente della Repubblica in data 19 ottobre 1977, n. 846, è portata in aumento la dotazione organica di cui alla tabella 5 allegata al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 gennaio 1980 PERTINI COSSIGA - ROGNONI - MORLINO - PANDOLFI - PRETI - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1980 Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 20
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