Art. 6
6 / 8In vigore dal 8 giu 1980
La dichiarazione di equipollenza dei diplomi o attestati di qualifiche professionali sanitarie ausiliarie acquisite nei Paesi dell'area culturale tedesca da cittadini italiani residenti nella provincia di Bolzano con i corrispondenti titoli previsti in Italia viene rilasciata dalla provincia di Bolzano in base:
1) alle tabelle di equipollenza stabilite ai sensi della legge statale;
2) ovvero, in mancanza, ai presupposti stabiliti con legge provinciale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689;
3) ovvero, in mancanza, ai presupposti stabiliti con legge statale;
4) ovvero, in mancanza, ai profili professionali e relativi livelli di qualifica adottati dal Ministero competente per il conseguimento in Italia di qualifiche professionali analoghe.
Nel rilasciare le dichiarazioni di cui al comma precedente, la provincia si limiterà, sentito il Ministero della sanità, alle qualifiche richieste dal servizio sanitario provinciale e limitatamente al fabbisogno quantitativo del servizio stesso.
Le dichiarazioni di equipollenza rilasciate dalla provincia hanno validità nell'ambito del territorio provinciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-01-26;197#art-6