Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 giu 1980
All' del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, contenente l'elencazione delle competenze riservate agli organi statali sono aggiunti i seguenti numeri: 10) alla omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione; 11) alla vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali; 12) alla vigilanza e tutela del lavoro eccettuate le attribuzioni delle province ai sensi dell'art. 9, numeri 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché quelle inerenti all'esercizio della competenza provinciale prevista dall'art. 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; 13) all'organizzazione sanitaria militare; 14) ai servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché ai servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.
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