Art. 1
1 / 8In vigore dal 8 giu 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione;
Decreta:
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All' del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, sono aggiunti i seguenti commi:
Nelle attribuzioni di cui al precedente comma sono comprese anche l'igiene e medicina del lavoro, nonché la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Ai fini di cui al comma precedente, spettano in particolare i poteri e le facoltà di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-01-26;197#art-1