Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 mag 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1053, con il quale è stata istituita la scuola di specializzazione in farmacologia presso l'Università di Pavia; Veduta la nota n. 10636 del 14 giugno 1979, con la quale il rettore dell'Università di Pavia ha fatto presente che all'art. 271 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1053, è stata indicata erroneamente la scuola di perfezionamento in farmacologia, anziché scuola di specializzazione in farmacologia come richiesto dai competenti organi accademici; Riconosciuta di conseguenza la necessità di rettificare l'art. 271 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1053, in base alle osservazioni formulate dal rettore dell'Università di Pavia con la nota n. 10636 del 14 giugno 1979 e tenute inoltre presenti le delibere delle autorità accademiche del predetto ateneo; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico L'art. 271 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1053, è soppresso e sostituito dal seguente: "È creata una scuola di specializzazione in farmacologia. La scuola rilascia i seguenti diplomi: a) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia di base; b) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia clinico-ospedaliera; c) specialista in farmacologia; indirizzo: tossicologia". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 gennaio 1980 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1980 Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 43
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