Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 12 apr 1980
Il Ministro della difesa stabilirà per ogni arma, servizio, categoria, specialità e ruolo, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avrà luogo nei tempi, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-01-17;86#art-2