Art. 1
1 / 3In vigore dal 12 apr 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
Decreta:
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Nel corso dell'anno 1980 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento ed addestramento, purchè ancora soggetti ad obblighi militari:
settecentosettanta ufficiali, cento sottufficiali e centocinquanta militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito;
quarantuno ufficiali e trentasei sottufficiali della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-01-17;86#art-1