Art. 7
7 / 10In vigore dal 9 mag 1980
A decorrere dal 1 ottobre 1978 sono abrogati i seguenti compensi attribuiti al personale appartenente a taluni profili professionali del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con decreto ministeriale emanato sulla base dell'art. 81 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni:
soprassoldi giornalieri ai verificatori ed ai facenti funzione di verificatore nonché al personale operaio utilizzato presso i posti di verifica istituiti con l' del decreto del Ministro dei trasporti 31 dicembre 1974, n. 8206;
compenso al personale appartenente al profilo professionale di capo treno previsto dal terzo comma dell' del decreto del Ministro dei trasporti 8 gennaio 1968, n. 23;
soprassoldo giornaliero, istituito con decreto del Ministro dei trasporti 25 marzo 1970, n. 11785, per i capo squadra manovali e manovali in servizio presso i magazzini approvvigionamenti per le prestazioni di maggiore impegno che sono tenuti a dare;
soprassoldo mensile istituito con decreto ministeriale 14 settembre 1971, n. 12021, in favore degli infermieri che, oltre alle mansioni attinenti la qualifica rivestita, svolgono anche quelle di fisioterapista.
Le relative aliquote dei soprassoldi suindicati sono assorbite a decorrere dal 1 ottobre 1978 nella misura di premio industriale attribuito con decreto del Ministro dei trasporti di cui al secondo comma dell' del presente decreto, ai profili professionali già destinatari delle aliquote sopra citate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-01-15;145#art-7