Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 gen 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l' della legge 22 luglio 1975, n. 382; Visto l'art. 19 della legge 6 febbraio 1979, n. 42; Visto l'accordo intervenuto il 10 dicembre 1979 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima e del Sin.Di.Fer. nonché quello con la Fisafs-Cisal sulla nuova disciplina e le nuove misure del premio industriale e delle competenze sostitutive dello stesso; Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, riguardante le norme sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1978 sono abrogati gli articoli 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni. Con la stessa decorrenza del 1 ottobre 1978 al personale ferroviario, escluso quello rivestito di qualifica dirigenziale, è corrisposto un premio industriale giornaliero le cui misure sono riportate nella tabella indicata in calce al presente articolo, distintamente per ciascuna delle sette categorie in cui il personale ferroviario è stato suddiviso ai sensi dell' della legge 6 febbraio 1979, n. 42. Alla individuazione della misura di premio da attribuire a ciascun profilo professionale nell'ambito di quelle previste per la relativa categoria di appartenenza tenuto conto delle responsabilità, dei rischi, dei disagi e delle qualità del lavoro prestato, nonché degli assorbimenti delle competenze accessorie di cui ai successivi del presente decreto, viene provveduto con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. A ciascun profilo saranno attribuite diverse misure di premio in relazione a determinate utilizzazioni o a particolari assorbimenti delle competenze accessorie di cui agli del presente decreto. MISURA GIORNALIERA DI PREMIO INDUSTRIALE ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Note all'articolo

  • La L. 24 dicembre 1985, n. 779 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che: "A decorrere dal 1 gennaio 1984 il Ministro dei trasporti provvedera' con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, alla rivalutazione degli importi giornalieri del premio industriale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, n. 145 ed alla legge 22 dicembre 1980, n. 885, a favore del personale ferroviario nei limiti di spesa di lire 43,4 miliardi". La stessa legge ha, inoltre, disposto (con l'art. 6, comma 2) che: "A tal fine e' abrogata la tabella di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, n. 145, sopra citato".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-01-15;145#art-1