Art. 2
2 / 2In vigore dal 8 nov 1980
L'art. 211, relativo al corso di perfezionamento in economia del turismo, è sostituito dal seguente:
Al corso sono ammessi i diplomati della scuola di statistica ed i laureati di qualunque facoltà. La durata del corso è di un anno. La prova finale dovrà essere sostenuta, a pena di decadenza dal corso, entro l'anno accademico successivo a quello di iscrizione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1980
Registro n. 95 Istruzione, foglio n. 103
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-01-14;664#art-2