Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 10 ago 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1.933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Veduta la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Considerato che per effetto dell'art. 72 della citata legge n. 833 è decaduta la convenzione stipulata in Milano il 10 ottobre 1968 tra l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e l'Ente nazionale previdenza infortuni per l'istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per l'insegnamento complementare di medicina del lavoro, istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 331 del 31 dicembre 1968; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato nel senso che il posto di professore di ruolo convenzionato, di cui alle premesse, è trasformato in un posto di professore di ruolo non convenzionato. Pertanto è soppresso l'ultimo comma dell'art. 27 ed è modificata la tabella 1 (art. 27) nel senso che i posti di professore di ruolo della facoltà di medicina e chirurgia passano da trenta più due a trentuno più uno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980 PERTINI VALITUTTI - PANDOLFI. Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1980 Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 194
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