Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 29 lug 1980
Nell'art. 60, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, il quintultimo, il terzultimo ed il penultimo comma sono così modificati: Art. 60. - Se la lingua quadriennale scelta è: russa, polacca, serbo-croata (eventualmente ceca, bulgara), la filologia biennale è la slava, ma si raccomanda che fra le materie complementari a scelta sia presa la filologia romanza a meno che la seconda lingua non sia una del gruppo germanico, per cui è raccomandabile la filologia germanica. Nel caso che la lingua quadriennale sia la serbo-croata o la bulgara, si raccomanda invece la filologia balcanica. Se la lingua quadriennale scelta è la neogreca, la filologia biennale è la bizantina, ma si raccomanda che fra le materie complementari vengano scelte la filologia balcanica, la filologia romanza e la letteratura greca. Se la lingua quadriennale scelta è l'albanese, la filologia biennale è la balcanica, ma si raccomanda che fra le materie complementari siano incluse la filologia romanza, la filologia slava e la filologia bizantina. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980 Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 292
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